venerdì 27 Dicembre 24

Ex Ilva, Legambiente presenta due emendamenti

L’associazione ambientalista chiede che sia resa obbligatoria la Valutazione dell’Impatto Sanitario nello stabilimento siderurgico di Taranto

A seguito della audizione presso la 9ª Commissione – Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare – del Senato, Legambiente ha formalizzato la proposta di due emendamenti volti a rendere obbligatoria la Valutazione dell’Impatto Sanitario dello stabilimento siderurgico di Taranto.

“Il costante incremento delle concentrazioni di benzene – afferma l’associazione ambientalista – rilevate da Arpa Puglia nel quartiere Tamburi, a fronte di una produzione ai minimi storici, dopo le forti riduzioni avvenute negli ultimi anni, non è un campanello d’allarme, ma una sirena che segnala un pericolo grave cui bisogna dare risposte immediate. 

Per Legambiente è perciò indifferibile che si proceda subito alla Valutazione dell’Impatto Sanitario delle emissioni dello stabilimento connesse alla attuale produzione, pari a circa 3 milioni di tonnellate annue, oltre che a quelle che si verificherebbero se si raggiungesse la quantità massima autorizzata, pari a 6 milioni di tonnellate. Gli interventi previsti dalla Autorizzazione Integrata Ambientale per le emissioni in atmosfera sono stati effettuati: è urgente sapere se sono efficaci e stabilire su basi scientifiche se, e quanto, gli impianti attualmente in uso possano produrre senza rischi inaccettabili per la salute di cittadini e lavoratori.

“La Valutazione preventiva dell’impatto Sanitario – continua Legambiente – non è una nostra invenzione: la legislazione italiana la prevede già per una serie di impianti; torniamo a chiedere per l’ennesima volta che si applichi con urgenza anche per il siderurgico di Taranto, alla luce del prezzo elevatissimo già pagato alle esigenze della produzione e che si misura in un eccesso certificato ed ingiustificabile di malati e di morti. Siamo infatti nella situazione paradossale per cui lo stabilimento di Acciaierie d’Italia oggi- e già quello Ilva prima- è da una parte definito “impianto di interesse strategico nazionale” e dall’altra escluso dall’elenco degli impianti per i quali la legge vigente prevede la Valutazione di Impatto Sanitario (VIS) nell’ambito della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), in accordo con quanto previsto dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n° 104, che all’art. 12 stabilisce gli impianti da sottoporre a VIS entro VIA in conformità ̀ alle linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità. 

Legambiente ritiene che sia improcrastinabile fare tutto ciò che è necessario per evitare che produrre acciaio possa tradursi in nuove morti premature evitabili, da aggiungere alle tante in eccesso già rilevate fino ad oggi. 

“Per questo – afferma- riteniamo necessario e urgente che si stabilisca con chiarezza se e quanto è possibile produrre con l’attuale assetto produttivo, e con quello futuro, senza rischi inaccettabili per la salute e, a tal fine, richiediamo  che, in sede di conversione del decreto, si inserisca l’obbligo di effettuare immediatamente, e con effetto vincolante sulla capacità produttiva massima dello stabilimento siderurgico,  una valutazione preventiva di impatto sanitario secondo le linee-guida VIS definite dall’ISS e adottate dal Ministero della Salute”.

 Questi i due emendamenti proposti da Legambiente al D.L. 4/2024

 Emendamento 1

Inserimento del seguente nuovo articolo:

“All’articolo 23 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, al comma 2, laddove recita “Per i progetti di cui al punto 1) dell’allegato II alla presente parte e per i progetti riguardanti” si aggiunge ” gli impianti industriali dichiarati di interesse strategico nazionale nonché “

Emendamento 2

Inserimento del seguente nuovo articolo, quale disposizione transitoria:

Per lo stabilimento siderurgico di Taranto si dispone l’effettuazione da parte del Ministero della Salute di una valutazione di impatto sanitario (VIS), in conformità alle linee guida VIS predisposte dall’ISS, Istituto Superiore di Sanità, entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge.”

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